Il Trust – breve introduzione


Il Trust nell'ordinamento giuridico italiano


I soggetti del Trust


I possibili utilizzi del Trust


La fiscalità del Trust

Il Trust è il negozio giuridico grazie alla quale un soggetto – detto "disponente" – trasferisce uno o più beni in trust, intestandoli a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee) che li assume con l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre, essendone stato appositamente investito del potere, secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il trust può operare nei confronti di uno o più beneficiari individuati o individuabili, ovvero operare per uno scopo, semplice o complesso che sia. Una volta intestati a nome del trustee i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee.
All'istituzione del trust è sovente prevista la nomina di uno o più soggetti (Guardiano) che vigilino sull'opera del trustee, a volte con poteri di veto su determinate decisioni nonché di revoca del trustee.
Caratterizzato da una dual ownership, vale a dire da una doppia proprietà, l'una ai fini dell'amministrazione – in capo al trustee - e l'altra, ai fini del godimento - in capo al beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi di civil law.

Segregazione patrimoniale
I beni in Trust costituiscono una massa distinta e segregata rispetto al patrimonio del Trustee. Pertanto i creditori personali del Trustee, (del Disponente che non ne è più proprietario e del Beneficiario che non ne è ancora proprietario) non possono rivalersi sui beni in Trust. A seguito della Convenzione dell'Aia del 1°/7/85, ratificata dal Governo Italiano con legge 16/10/89 n. 364 è dato pieno riconoscimento ai trust caratterizzati dagli elementi essenziali sanciti dalla Convenzione stessa.
Sebbene non vi sia una legge applicabile italiana, è possibile istituire trusts, in Italia, i cui elementi significativi siano collegati al territorio italiano (disponente italiano, trustee italiano, beneficiari italiani, beni italiani), pur applicando una legge estera. Esistono varie leggi applicabili che disciplinano il funzionamento e la validità di un trust, in vari paesi del mondo. Ciascuna di esse ha determinate e specifiche caratteristiche, e colui che accompagna il disponente nell'istituzione del trust deve tenerne assolutamente conto. Perchè istituire un trust
Il trust può essere istituito ad esempio per:

  • definire un programma di gestione unitaria dei beni della famiglia al fine di impedire che determinati beni cadano in successione determinando una frammentazione dell'assetto proprietario (col relativo rischio di depauperamento e difficoltà nella gestione);
  • conferire efficacia reale a patti parasociali e/o di sindacato;
  • definire, in previsione del passaggio generazionale d'azienda, un programma che attui determinati meccanismi di governance;
  • tutelare il patrimonio per il futuro beneficio di figli minori e/o deboli;
  • gestire al meglio la successione in caso di figli avuti da diversi matrimoni;
  • costituire un deposito a garanzia di una transazione commerciale o di M&A;
  • garantire il finanziamento di un'impresa o di una iniziativa specifica.

Ogni trust è efficace nella misura in cui persegue interessi meritevoli di tutela, che non si pongono in contrasto con norme imperative, e che non potrebbero essere compiutamente perseguiti tramite l'utilizzo di istituti giuridici propri dell'ordinamento italiano.

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